Diciture ambientali nelle etichette degli imballaggi

Dal 1° Gennaio 2022 entrano in vigore i nuovi adempimenti che rendono obbligatorio identificare i materiali di imballaggio secondo le indicazioni della Decisione della Comunità europea 129/97 e indicare la corretta gestione a fine vita degli imballaggi destinati al consumatore, realizzando la cosiddetta etichettatura ambientale.

Il D.L. n. 41/2020 (Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021, ha però concesso che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1°gennaio 2022, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) chiarisce che spetta ai produttori di imballaggi identificare correttamente il materiale di imballaggio e garantire un’informazione completa per favorire tutti i soggetti della filiera. L’obbligo di etichettatura ricade, invece, anche sugli utilizzatori di imballaggi in quanto le informazioni previste per una corretta etichettatura sono spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso.

Analizziamo alcuni casi concreti.

Per gli imballaggi neutri, privi di grafica o stampa come, ad esempio, gli imballi per il trasporto, film per pallettizzazione, pallet, scatole e interfalde in cartone, è consentita un’alternativa alla tradizionale etichetta da apporre sull’imballaggio stesso. Infatti si considera assolto l’obbligo d’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio anche nel caso che tali informazioni siano inserite sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni anche digitali.

Per gli imballi destinati all’esportazione, il Mite li esclude dall’obbligo di etichettatura in quanto gli obblighi ex comma 5 articolo 219 del TUA si riferiscono solo a imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale. Infatti sebbene la Decisione sia cogente in Europa, la sua obbligatorietà non è stata ancora armonizzata rispetto alle informazioni da fornire. Pertanto in attesa di un coordinamento europeo, gli imballi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere accompagnati da una documentazione che ne attesti la destinazione finale oppure da documenti di trasporto o schede tecniche che riportino le informazioni ambientali.

Per i preincarti cioè quegli imballaggi a peso variabile utilizzati al banco del fresco o al libero servizio, si considera assolto l’obbligo di etichettatura attraverso informazioni desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita accanto al banco o attraverso la comunicazione di tali informazioni su siti Internet.

Per i prodotti preconfezionati di origine estera in imballi di piccola dimensione (capacità < di 125 ml o superficie < 25 cm2), è consentito il ricorso a strumenti digitali come App, QR code, codice a barre o la comunicazione di tali informazioni su siti Internet.

Fonte: Ministero della Transizione Ecologica, Confagricoltura.

 

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Prodotti diversi accumunati dalla etichetta ambientale

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