Il nuovo Regolamento (n. 162/2022) per la Formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e Forestali, pubblicato sul bollettino ufficiale n° 17 del Ministero della Giustizia del 15.9.2022, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2023. Solo l’art. 18 bis (Regime sanzionatorio) aveva visto in anteprima la sua efficacia dallo stesso 15 settembre 2022.
Nel seguito esaminiamo le principali conferme e le novità.
E’ importante notare come al comma 2 dell’art. 2 si precisi che “Sono soggetti all’obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all’albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all’art. 15 del presente regolamento”. All’art. 15 sono elencate le cause di esonero, tra cui maternità, grave malattia, infortunio e altre per le quali l’Iscritto, per ottenere l’esonero temporaneo, deve inviare domanda al Consiglio dell’Ordine territoriale tramite il portale Sidaf pubblicato su www.conafonline.it. Solo “Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua” comma 4 dello stesso articolo.
Per essere in regola i Dottori Agronomi e Forestali che quindi svolgono la professione, anche occasionalmente, devono conseguire in totale 9 crediti formativi (CFP) nel triennio (l’attuale è quello 2023-25), “di cui almeno 6 CFP a scelta tra quelli presenti nel catalogo nazionale” art. 5 comma 5.
“… Ulteriori attività formative diverse da quelle definite all’art. 3 …” (le caratterizzanti e metaprofessionali) possono essere riconosciute dal Consiglio dell’Ordine territoriale “… nella misura massima di 3 CFP nel triennio” art. 13 comma 2. Poiché le cosiddette attività formative extra catalogo nazionale riconoscibili danno diritto ad un massimo di due CFP nel triennio, ne consegue che, qualora si sia già raggiunto questo limite, quelle personali sono circoscritte ora ad un CFP nel triennio, indipendentemente dalla macroarea formativa.
Anche le domande di riconoscimento delle attività formative extra catalogo e personali si presentano al Consiglio dell’Ordine territoriale tramite il portale Sidaf. Per ottenere il riconoscimento immediato di un’attività formativa personale, l’Iscritto deve allegare l’attestato di partecipazione o altra documentazione che provi l’effettivo adempimento.
Per la verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo, all’art. 17 comma 4 del nuovo Regolamento 162/2022 si prescrive: “Entro 60 giorni dal termine del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine Territoriale comunica agli iscritti l’eventuale inottemperanza dell’obbligo”. E poi ancora all’art. 18 comma 2 “Il Consiglio dell’Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all’art. 17, comma 4 del presente regolamento, l’inosservanza dell’obbligo al Consiglio di disciplina territoriale”. Non è più prevista quindi l’assegnazione di “… un tempo congruo, non superiore ad un anno, per l’assolvimento … “ prima della segnalazione degli inadempienti al Consiglio di Disciplina come, invece, si permetteva nel vecchio Regolamento n. 3/2013.
Un’altra importante novità è che ora chi non ottempera all’obbligo formativo è soggetto a precise sanzioni definite all’art. 18 bis che il Consiglio di Disciplina dovrà immediatamente applicare anche nei procedimenti che riguardino il triennio 2020-2022. Vediamole in riferimento al triennio formativo e indistintamente per le attività caratterizzanti e metaprofessionali.
Fino a 0,5 CFP non conseguiti, applicazione dell’avvertimento ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell’iscritto.
Fino a 1 CFP non conseguito, applicazione della censura da registrare nella scheda giuridica dell’iscritto.
Fino a 4,5 CFP non conseguiti, sospensione dall’esercizio della professione fino a 2 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale.
Fino a 6 CFP non conseguiti, sospensione dall’esercizio della professione da 2 fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale.
Oltre i 6 CFP non conseguiti, sospensione dall’esercizio della professione da 4 fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale.
In caso di recidività per trienni formativi consecutivi è previsto l’inasprimento della sanzione fino ad un terzo dei periodi di sospensione. Le sanzioni di avvertimento e censura non si applicano nei casi di recidiva.
Quindi il consiglio è: fate la formazione professionale continua!